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LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA SULLA SICUREZZA DA COVID-19

 

La responsabilità della società in materia di sicurezza e prevenzione assume particolare rilievo nel nuovo scenario dei rischi legati al Covid-19, in cui il contagio è trattato come infortunio quando contratto in occasione dell'attività lavorativa a causa dell'omessa o errata applicazione dei protocolli anti-contagio. La sentenza di Cassazione 5.05.2020, n. 13575, significativa in tal senso, riguarda un attrezzista che ha riportato ustioni e ferite alla mano durante la rimozione di materiale plastico da un iniettore ostruito, operando in assenza di guanti ad alta protezione termica e senza attendere il raffreddamento preventivo della camera calda. A seguito dell'infortunio, l'amministratore unico è stato condannato come anche la società, alla quale è stata comminata oltre alla sanzione pecuniaria anche una sanzione interdittiva.
Al datore di lavoro sono state imputate violazioni derivanti dall'omesso aggiornamento della valutazione dei rischi per la fase di sbloccaggio della plastica, considerata anche la frequenza di eventi analoghi avvenuti in passato e la mancata consegna di guanti idonei. All'organizzazione è stata contestata l'adozione di un modello organizzativo inefficiente rispetto alle finalità di prevenzione e protezione dai rischi, riportando indebiti vantaggi economici in termini di risparmio sull'acquisto dei dispositivi di protezione e per omessa formazione e per l‘incremento di produttività derivante da ritmi di lavoro sostenuti, privi di interruzioni per la messa in sicurezza. La responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 si fonda sull'obbligo per l'ente di adottare cautele organizzative e gestionali in grado di prevenire reati commessi a proprio favore da soggetti in posizioni di vertice e da figure sottoposte alla loro direzione e vigilanza.

I ricorrenti sostengono che i lavoratori disponevano di guanti di cuoio oltre a quelli di gomma, la cui idoneità non è mai stata valutata; la doppia fornitura evidenzierebbe la non sussistenza di un reale vantaggio per l'impresa.

Gli infortuni avvenuti risalivano a epoca precedente l'aggiornamento del DVR, a cui si aggiunge un difetto di motivazione rispetto ai profili di prevedibilità ed evitabilità dell'incidente. Manca la verifica del rapporto condotta-evento, i numerosi elementi di prova prodotti e la testimonianza del preposto rendono plausibile attribuire la colpa al solo lavoratore che ha disatteso alle disposizioni.


Se la sentenza definitiva nei confronti dell'imputato è stata annullata per estinzione del reato dovuta a prescrizione, nel merito la pronuncia conferma che l'accaduto deriva dall'omesso utilizzo dei guanti ad alta protezione e dalla manovra intempestiva compiuta dall'addetto. I guanti in gomma poi, in grado di tutelare dal rischio di taglio ma non da ustioni, incollandosi alla pelle possono addirittura costituire un'aggravante; la consegna di dispositivi idonei è avvenuta solo post incidente e su disposizione dell'organo di vigilanza.

L'infortunio è addebitato alla gestione lacunosa della sicurezza in azienda, condizione prevenibile e prevedibile dall'amministratore, vista anche l'esistenza di incidenti pregressi, a mancata formazione e informazione, assenza di scheda-stampo, aggiornamento tardivo del DVR privo di indicazioni sulle modalità per affrontare i rischi specifici e omesso controllo sulla prassi scorretta seguita dal personale. Il comportamento improprio del lavoratore deriva infatti da carenze informative, nelle dotazioni e nelle modalità di intervento.

 

 

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02/11/2020